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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 28

PROVVEDIMENTI URGENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ITTICHE

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 9 maggio 1975

Art. 8
Entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo precedente la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare per gli interventi economici, udito il parere della Provincia e del Comprensorio e delle Associazioni di categoria interessate, provvede alla formulazione di un programma di intervento e determina l'ammontare percentuale del contributo rispetto alla somma dichiarata ammissibile in rapporto al tipo di iniziativa.
Per le iniziative di cui all'art. 2, lettera c), della presente legge, l'ammontare percentuale del contributo è aumentato eventualmente anche in deroga al limite stabilito all'art. 6 di cinque punti quando le domande siano presentate da cooperative o consorzi di cooperative legalmente riconosciuti.

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