Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 28

PROVVEDIMENTI URGENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ITTICHE

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 9 maggio 1975

Art. 9
La Giunta regionale, tenuto conto dei programmi di intervento e delle percentuali stabilite a norma del precedente art. 8, determina la somma in capitale da ammettere a contributo e delibera la concessione di quest'ultimo, indicandone di volta in volta le modalità di erogazione.
La Giunta regionale potrà chiedere ogni chiarimento ritenuto necessario circa la natura delle iniziative, i piani finanziari e gli elaborati tecnici, nonché, eventuali varianti o modifiche.
Tramite i propri servizi tecnici la Giunta verifica l'attuazione delle iniziative ammesse a contributo.
La delibera della Giunta viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione del contributo, questo viene revocato con deliberazione della Giunta.

Espandi Indice