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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 28

PROVVEDIMENTI URGENTI DESTINATI ALLO SVILUPPO E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ITTICHE

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 70 del 9 maggio 1975

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna, nelle materie di sua competenza, eroga la somma di L. 900.000.000 in ragione di L. 300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977, per contributi da corrispondersi a pescatori residenti nella regione e alle imprese di pesca che risultino iscritti negli appositi registri di cui agli artt. 9, 10, 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 Sito esterno, alle cooperative di pescatori, a consorzi di cooperative, a enti nonché ad associazioni esercenti la pesca o l'acquicoltura, per il finanziamento di iniziative destinate allo sviluppo e alla valorizzazione delle attività ittiche.
Art. 2
I contributi saranno corrisposti, nei limiti della somma stanziata per ciascun esercizio, per le seguenti iniziative:
a) costruzione, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca;
b) sostituzione di apparati motori su scafi da pesca;
c) costruzione, ampliamento e acquisto di opere, di attrezzature e di impianti per la conservazione e la lavorazione dei prodotti e sottoprodotti ittici;
d) promozione e predisposizione di studi per la formazione di piani di fattibilità volti a verificare in termini economici e di mercato le prospettive di sviluppo dei prodotti della pesca del litorale adriatico.
Art. 3
Al fine di assicurare alle iniziative ittiche in acque salmastre previste dal programma regionale di sviluppo necessario sostegno tecnologico e sperimentale, anche in funzione della progettazione di cui alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 20, la Regione è autorizzata a finanziare iniziative di studio, di ricerca applicata e di sperimentazione volte al miglioramento tecnologico degli allevamenti ittici, con particolare riguardo alle condizioni ambientali che consentano il massimo accrescimento e la conversione ottimale del cibo, ai problemi dello svernamento e alla valorizzazione industriale del prodotto.
Art. 4
La Giunta regionale è autorizzata ad attuare iniziative per il miglioramento tecnico delle condizioni di produzione, allevamento, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ittici, in collaborazione con enti pubblici ed imprese a partecipazione statale, cooperative e loro consorzi, sulla base di idonei programmi di attività.
Art. 5
Per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977, i fondi a disposizione della presente legge vengono così ripartiti:
L. 190 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 2, lettera c);
L. 40 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 2, lettere a), b), d);
L. 60 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 3;
L. 10 milioni a favore delle iniziative di cui all'art. 4.
Art. 6
L'ammontare percentuale dei contributi, rispetto alle somme dichiarate ammissibili dalla Giunta regionale nei modi stabiliti all'art. 9 della presente legge, non potrà superare i seguenti valori:
15% per le iniziative di cui all'art. 2, lettere a), b);
40% per le iniziative di cui all'art. 2, lettera c);
30% per le iniziative di cui all'art. 2, lettera d);
80% per le iniziative di cui all'art. 3;
60% per le iniziative di cui all'art. 4.
Non sarà ammessa a contributo la parte di spesa per la quale il richiedente abbia già ottenuto contributi a carico di altri enti.
In ogni caso saranno favorite in forma prioritaria le iniziative che non abbiano beneficiato di altre forme di finanziamento.
Art. 7
Le domande di contributo, corredate di piano finanziario e di relazione illustrativa delle iniziative, nonché, nel caso di operazioni concernenti immobili, di progetto, di relazione tecnica e computo metrico estimativo, vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge per l'anno finanziario 1975 ed entro il 30 aprile per gli anni finanziari 1976 e 1977.
Le domande di contributo per iniziative in corso di attuazione sono ammissibili solo per l'esercizio 1975, purché i lavori abbiano avuto inizio o gli acquisti siano stati perfezionati dopo il 31 dicembre 1974.
Art. 8
Entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo precedente la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare per gli interventi economici, udito il parere della Provincia e del Comprensorio e delle Associazioni di categoria interessate, provvede alla formulazione di un programma di intervento e determina l'ammontare percentuale del contributo rispetto alla somma dichiarata ammissibile in rapporto al tipo di iniziativa.
Per le iniziative di cui all'art. 2, lettera c), della presente legge, l'ammontare percentuale del contributo è aumentato eventualmente anche in deroga al limite stabilito all'art. 6 di cinque punti quando le domande siano presentate da cooperative o consorzi di cooperative legalmente riconosciuti.
Art. 9
La Giunta regionale, tenuto conto dei programmi di intervento e delle percentuali stabilite a norma del precedente art. 8, determina la somma in capitale da ammettere a contributo e delibera la concessione di quest'ultimo, indicandone di volta in volta le modalità di erogazione.
La Giunta regionale potrà chiedere ogni chiarimento ritenuto necessario circa la natura delle iniziative, i piani finanziari e gli elaborati tecnici, nonché, eventuali varianti o modifiche.
Tramite i propri servizi tecnici la Giunta verifica l'attuazione delle iniziative ammesse a contributo.
La delibera della Giunta viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
In caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini indicati nella delibera di concessione del contributo, questo viene revocato con deliberazione della Giunta.
Art. 10
All'onere di L. 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1975, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75100 del bilancio 1974, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'elenco n. 4 annesso al bilancio di previsione 1974 e riportato nell'esercizio 1975 ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 7 maggio 1975

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