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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1975, n. 29

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE ZOOTECNICHE - INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1973, N. 29, RIFINANZIATA CON LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1974, N. 17

(Legge di pura modifica all' art. 2 della L.R. 13 agosto 1973 n. 29)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 9 maggio 1975

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
All'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, viene aggiunto il seguente comma:
"Il contributo in conto capitale, previsto alla lettera a) del presente articolo, può essere concesso anche alle aziende agricole che, avendo presentato domanda agli Ispettorati dell'agricoltura per ottenere i benefici contributivi o creditizi ai sensi dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 Sito esterno, ed avendo realizzato le iniziative previste alla lettera a), 1 comma del menzionato art. 16 su autorizzazione provvisoria rilasciata dai medesimi uffici, non hanno ottenuto alcuno dei benefici richiesti. Il contributo non può tuttavia essere concesso a quelle aziende agricole che abbiano cessato di adibire le opere realizzate all'allevamento del bestiame ".
Sito esterno
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 7 maggio 1975

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