LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975
Art. 1
Assistenza ospedaliera gestita dalla Regione
La Regione Emilia - Romagna assicura l'assistenza ospedaliera ai cittadini italiani e agli stranieri avvalendosi degli enti ospedalieri della regione. A tal fine, attraverso il metodo della programmazione, organizza una rete ospedaliera pubblica idonea a soddisfare le esigenze di assistenza ospedaliera e individua una corretta dimensione degli ospedali, sulla base degli effettivi fabbisogni di prestazioni ospedaliere, distinti fra le varie specialità.
La Regione Emilia - Romagna, inoltre, al fine di assicurare l'assistenza ospedaliera, si convenziona con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , nonchè quelli di cui alla legge 26 novembre 1973 n. 817 , e, qualora sia necessario per esigenze assistenziali, può altresì convenzionarsi con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 , secondo le disposizioni contenute nel titolo VI della presente legge.
La Regione Emilia - Romagna assicura, altresì, l'assistenza ospedaliera all'estero nei casi previsti dalla presente legge.