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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 1
Assistenza ospedaliera gestita dalla Regione
La Regione Emilia - Romagna assicura l'assistenza ospedaliera ai cittadini italiani e agli stranieri avvalendosi degli enti ospedalieri della regione. A tal fine, attraverso il metodo della programmazione, organizza una rete ospedaliera pubblica idonea a soddisfare le esigenze di assistenza ospedaliera e individua una corretta dimensione degli ospedali, sulla base degli effettivi fabbisogni di prestazioni ospedaliere, distinti fra le varie specialità.
La Regione Emilia - Romagna, inoltre, al fine di assicurare l'assistenza ospedaliera, si convenziona con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, nonchè quelli di cui alla legge 26 novembre 1973 n. 817 Sito esterno, e, qualora sia necessario per esigenze assistenziali, può altresì convenzionarsi con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, secondo le disposizioni contenute nel titolo VI della presente legge.
La Regione Emilia - Romagna assicura, altresì, l'assistenza ospedaliera all'estero nei casi previsti dalla presente legge.

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