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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 11
Autorizzazione al ricovero presso istituti, enti e case di cura private
L'autorizzazione al ricovero presso istituti, enti e case di cura private convenzionati a norma dell'art. 18 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, è rilasciata quando sussistano le condizioni di cui al primo comma dell'art. 8, previo accertamento in via amministrativa del diritto all'assistenza.
L'atto di autorizzazione deve indicare l'istituto, ente o casa di cura privata convenzionato prescelto, il termine entro il quale deve avvenire il ricovero, la diagnosi, nonchè salve le diverse disposizioni contenute nella convenzione, il numero delle giornate di degenza ritenute necessarie.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per le autorizzazioni al ricovero presso istituti, enti o case di cura private non convenzionati, o non convenzionati per le prestazioni autorizzate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, ultimo comma, e 4. Inoltre, le autorizzazioni di cui al comma precedente:
a) sono sempre revocabili, sulla base di motivate valutazioni, in ordine alla idoneità, sotto il profilo sanitario, delle prestazioni che il presidio abbia effettuato, o sia in condizione di effettuare;
b) possono essere prorogate, quando ne sussistano le condizioni, purchè la richiesta di proroga sia trasmessa all'ufficio competente a disporla prima che sia cessato il periodo di ricovero autorizzato.
Non è ammesso il ricovero d' urgenza in regime di assistenza indiretta, salvo quanto disposto dall' art. 9, quinto e sesto comma.

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