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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 12
Accertamento del diritto all'assistenza in caso di ricovero presso enti ospedalieri
Gli enti ospedalieri hanno l'obbligo di ricoverare gratuitamente coloro che provino, in qualsiasi modo idoneo e univoco, l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 2, primo comma.
In mancanza, è sufficiente una dichiarazione di appartenenza ad una delle categorie assistibili, rilasciata sotto la propria personale responsabilità dall' interessato o da un familiare o da chi sia tenuto a prestare gli alimenti a norma dell'art. 433 del codice civile.
Quando il diritto all'assistenza non abbia potuto essere documentato, ai sensi dei commi precedenti, e il cittadino - o chi per esso - non si sia impegnato a pagare il proprio, fornendo idonee garanzie, l'amministrazione dell'ente ospedaliero, nel termine di giorni 5 dalla data dell'ammissione, invita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Comune di residenza ad accertare se sussista il diritto all'assistenza.
Il Comune di residenza accerta che il diritto sussiste, mediante l'acquisizione di un documento probante, ai sensi del primo comma.
Quando il cittadino non risulti già iscritto nell' elenco degli aventi diritto all'assistenza medico - chirurgica ed ostetrica gratuita, a norma dell'art. 55 del RD 27 luglio 1934, n. 1265, lo stato di non abbienza assistibile può essere accertato con deliberazione della Giunta del Comune di residenza anche posteriormente alla data del ricovero, con riferimento alle attuali condizioni economiche del cittadino.
In tal caso il cittadino acquista anche il diritto all' assistenza medico - chirurgica ed ostetrica gratuita, nonchè alla somministrazione gratuita dei medicinali.
Ove non consti che il diritto all'assistenza sussiste, il Comune di residenza esperisce le indagini preliminari, anche sulla consistenza dei patrimoni, necessarie per ottenere il pagamento della spesa ospedaliera da parte del cittadino o delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'invito di cui al secondo comma, il Comune di residenza trasmette all'ente ospedaliero copia del documento comprovante il diritto all'assistenza, oppure segnala che non consta la sussistenza del diritto, comunicando all'ente ospedaliero tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini di cui al comma precedente.

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