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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 13
Accertamento del diritto all'assistenza in caso di ricovero presso istituti, enti e case di cura private
Nel caso di ricovero presso istituti, enti e case di cura private, l'accertamento del diritto all'assistenza è effettuato dall'ufficio competente a rilasciare l'autorizzazione regionale di cui agli artt. 9 e 11 della presente legge.
Il positivo accertamento del diritto è condizione per il rilascio dell'autorizzazione. Contestualmente alla richiesta di autorizzazione preventiva, l'interessato deve esibire un documento comprovante la propria qualità di avente diritto e dichiarare espressamente se intende fruire dell'assistenza in forma indiretta.
Nel caso di ricovero urgente, quando lo stesso sia ammesso, a norma dell'art. 9 - quarto comma, le modalità di accertamento del diritto sono disciplinate dalla convenzione.

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