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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 14
Regime dei non aventi diritto in caso di ricovero presso enti ospedalieri
La competenza ad agire per il recupero della spesa nei confronti dei ricoverati che non rientrino in alcuna delle categorie indicate nell'art. 2, primo comma, o degli obbligati di cui all'art. 433 del codice civile, spetta esclusivamente all'ente ospedaliero presso il quale è avvenuto il ricovero.
L'ente ospedaliero si avvale della procedura coattiva prevista dal TU delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali, approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639.

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