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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 15
Azione di rivalsa nei casi di responsabilità civile
Quando il ricovero di un avente diritto sia causato da infermità derivante da eventi imputabili a dolo o colpa di terzi e il ricoverato, o chi per lui, abbia dichiarato di volersi avvalere dell'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione, i terzi responsabili ovvero l'assicuratore o l'impresa designata dall'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 Sito esterno, sono obbligati a risarcire alla Regione il danno per gli oneri relativi all'assistenza ospedaliera erogata, calcolati, a seconda del regime di assistenza usufruito, nei modi stabiliti dal successivo terzo comma.
Il provento affluisce al fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.
La spesa di degenza, per i ricoverati in regime di assistenza diretta, è calcolata sulla base delle rette di degenza stabilite per i soggetti che non hanno diritto all'assistenza ospedaliera ai sensi del primo comma dell'art. 12 del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, ovvero, per i ricoveri effettuati presso presidi dipendenti da enti, istituti e case di cura private di cui all'articolo 18, primo comma, del suddetto decreto legge, sulla base di quanto stabilito nelle convenzioni; per i ricoverati in regime di assistenza indiretta è calcolata nei modi e nella misura di cui al precedente articolo 4.
Per il recupero del proprio credito, la Regione si avvale della procedura coattiva prevista dal testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639.
Quando in ricovero avviene presso un ospedale dipendente da ente ospedaliero, il procedimento di coazione è esercitato dal servizio di gestione delle spedalità dell'ente ospedaliero, di cui all'articolo 49, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128 Sito esterno, e del quale la Regione si avvale ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione Sito esterno.
Detto servizio invia copia dell'atto di ingiunzione al Presidente della Giunta regionale e all'ente gestore dell'assicurazione sociale e si attiene altresì a quanto disposto nel successivo nono comma.
Ove il debitore, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, produca ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, ricorso o opposizione, l'ente ospedaliero trasmette la pratica alla Regione, cui spetta in via esclusiva definire la vertenza.
Qualora il debitore paghi all'ente ospedaliero, questo provvede all'introito della somma nell'apposito capitolo di bilancio e ne dà comunicazione alla Regione, la quale la detrae dalla quota del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera da ripartire ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4.
Quando il ricovero avviene in presisi dipendenti da istituti, enti o case di cura private, di cui all'articolo 18, primo comma, del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, siano o no convenzionati, gli istituti, enti o case di cura private suddetti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Presidente della Giunta regionale e all'ente gestore dell'assicurazione sociale ogni elemento di conoscenza e di giudizio e le informazioni in loro possesso ed a comunicare altresì al Presidente della Giunta regionale l'importo dovuto per la degenza.
Il procedimento di coazione inizia, ai sensi dell' articolo 2 del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine emesso dal Presidente della Giunta regionale di pagare la somma dovuta entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione indica il periodo di ricovero, le circostanze da cui si evince la responsabilità del terzo, nonchè l'importo dovuto per la degenza.
Il Presidente della Giunta regionale può delegare la funzione di cui al precedente comma all'assessore regionale alla sanità.
Quando sia proposto ricorso ad opposizione, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del citato testo unico 14 aprile 1910, n. 639, la Regione può transigere, in tutto o in parte, la controversia, tenuto conto dei motivi addotti dal ricorrente.
La transazione è deliberata dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, secondo il disposto dell'articolo 24, n. 8, dello statuto. La transazione non può essere effettuata:
a) quando il terzo responsabile, abbia interamente risarcito il danno all'avente diritto e all'ente gestore dell'assicurazione sociale;
b) quando la lite con l'avente diritto o con l'ente gestore dell'assicurazione sociale per il risarcimento del danno si sia conclusa in senso a loro favorevole con sentenza passata in giudicato.
La transazione fatta è altresì nulla se la Regione non era a conoscenza delle circostanze di cui al precedente comma, nonchè nel caso in cui l'ordinanza di sospensione dell'ingiunzione in seguito sia riconosciuta falsa, ai sensi dell'articolo 395, n. 2, del codice di procedura civile.
Qualora l'infermità sia dovuta a responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, coperte da assicutazione obbligatoria ai sensi della legge 24 dicembre 1969 n. 990 Sito esterno, le somme dovute dalla assicurazione o dall'impresa designata a norma dell'articolo 20 della legge medesima per spese di degenza debbono essere corrisposte direttamente alla Regione o all'ente ospedaliero.
Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'assicuratore del responsabile o l'impresa designata a norma del citato articolo 20, sono tenuti a richiedere al danneggiato, ai sensi del successivo articolo 28 della suddetta legge, una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione o non abbia inteso avvalersi di essa. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tale assistenza e abbia inteso avvalersi di essa, l'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 potranno procedere alla liquidazione del danno al danneggiato e all'ente gestore dell'assicurazione sociale, solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito della Regione per le prestazioni erogate o da erogare.
Per la riscossione del credito vantato dalla Regione si osservano le disposizioni di cui al presente articolo, ancorchè l'atto di ingiunzione sia notificato all'assicurazione o all'impresa designata a norma dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 Sito esterno, dopo i quarantacinque giorni di cui all'ultimo comma dell'articolo 28 della legge stessa.
La Regione ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti, se il suo comportamento abbia recato pregiudizio alle ragioni di credito della Regione stessa.
Per l'azione di ripetizione la Regione si avvale ugualmente della procedura coattiva prevista dal citato testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

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