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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 16
Informazioni e certificazioni ai fini dell'accertamento del diritto e della tutela dei diritti patrimoniali
Il Comune di residenza, ai fini dell'accertamento del diritto e dell'espletamento delle indagini preliminari previsti dall'art. 12, l'ente ospedaliero, ai fini di cui all'art. 14, nonchè la Regione o gli enti da questa delegati, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, ed ai fini di cui all'art. 15, possono richiedere informazioni e certificazioni ai Comuni, a tutti i pubblici uffici e ai datori di lavoro, i quali sono tenuti a fornire le notizie richieste.

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