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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 17
Soggetti aventi diritto alla iscrizione nel ruolo regionale
Possono richiedere l'iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 13 del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, i cittadini italiani e gli stranieri che risiedono in Emilia - Romagna e non abbiano diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione ad alcun titolo.
Possono altresì chiedere l'iscrizione nel ruolo i cittadini italiani e gli stranieri iscritti nello speciale schedario di un Comune della regione Emilia - Romagna, previsto dall'art. 28 del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 Sito esterno, approvato con DPR 31 gennaio 1958, n. 136 Sito esterno, i quali non abbiano diritto ad alcun titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione.
Quando il soggetto da assistere sia minore, interdetto o inabilitato, può chiedere l'iscrizione nel ruolo il suo rappresentante legale.
E' data altresì facoltà di chiedere l'iscrizione nel ruolo a chi è tenuto a prestare gli alimenti, a norma dell'art. 433 del codice civile.

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