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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 18
Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione deve indicare:
a) le generalità del richiedente:
b) le generalità del beneficiario, ed il titolo che legittima il richiedente a presentarla quando l'iscrizione sia richiesta a norma dell'art. 17, terzo e quarto comma;
c) l'eventuale data di cessazione del diritto all'assistenza ospedaliera ad altro titolo, quando sia richiesta l'iscrizione a decorrere dalla data immediatamente successiva, come previsto dall'art. 21, primo e secondo comma;
d) la professione, o la condizione non professionale, del richiedente e del beneficiario;
e) l'espressa dichiarazione di assumersi l'obbligo di corrispondere la quota capitaria annua, nella misura determinata a norma di legge.
Alla domanda devono essere allegati i certificati di residenza del richiedente e del beneficiario, rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda, quando la iscrizione sia richiesta da un soggetto di cui all'art. 17, primo comma.
E' ammessa la presentazione di una unica domanda per più beneficiari, quando questi appartengano ad un unico nucleo familiare.
L'ufficio competente a ricevere la domanda rilascia ai richiedenti, la cui domanda sia ammessa, una attestazione. Detta attestazione è idonea a comprovare il diritto all'assistenza, a norma dell'articolo 2 della presente legge.

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