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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 19
Ruolo regionale
Il ruolo regionale è compilato e posto in riscossione su base comunale.
Nei ruoli di ciascun Comune sono iscritte le partite risultanti a carico di coloro che vi risiedono, e dei residenti all'estero iscritti nello schedario della popolazione temporanea dello stesso Comune.
Quando, successivamente alla richiesta di iscrizione, trasferisca la propria residenza in altro Comune, l'interessato ha diritto di ottenere, a richiesta, che nei ruoli da compilare successivamente la propria partita sia iscritta in quelli del Comune di nuova residenza.

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