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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 2
Soggetti aventi diritto all'assistenza ospedaliera e forme di prestazione dell'assistenza stessa
Sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, la Regione Emilia - Romagna eroga prestazioni uniformi di assistenza ospedaliera, senza limiti di durata:
a) a coloro che, ai sensi delle vigenti disposizioni, si avvalgono di forme di assicurazione contro le malattie gestite da enti, casse mutue e organismi tenuti ad alimentare il fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'articolo 14 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno;
b) a coloro che siano iscritti o richiedano la iscrizione nei ruoli di cui all'articolo 13 del suddetto decreto legge;
c) ai non abbienti riconosciuti tali dai Comuni;
d) a coloro che abbiano diritto all'assistenza ospedaliera nel territorio della Repubblica, in base a regolamenti della Comunità Europea o a convenzioni o accordi internazionali;
e) a coloro che a qualsiasi titolo abbiano comunque diritto all'assistenza ospedaliera gratuita, a norma del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno.
Le prestazioni di assistenza ospedaliera sono erogate in forma diretta o in forma indiretta.
L'assistenza ospedaliera in forma diretta è assicurata a tutti gli aventi diritto di cui al primo comma, e consiste nelle prestazioni erogate dalla Regione:
a) negli ospedali dipendenti da enti ospedalieri aventi sede in Emilia - Romagna, ancorchè gli ospedali stessi siano situati fuori del territorio regionale, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 Sito esterno;
b) nei presidi ubicati in Emilia - Romagna e dipendenti dagli istituti, dagli enti e dalle case di cura di cui all'art. 18, primo comma, del decreto - legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno, con i quali la Regione abbia stipulato convenzioni, ai sensi dello stesso articolo 18.
L'assistenza ospedaliera in forma indiretta consiste nelle prestazioni agli aventi diritto indicati nel precedente primo comma, che risiedano in Emilia - Romagna, erogate presso istituti, enti e case di cura private, con i quali la Regione non abbia stipulato convenzioni per le prestazioni stesse e dà diritto al rimborso delle spese sostenute nei modi e nella misura di cui al successivo articolo 4.

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