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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 20
Albi comunali degli aventi diritto
Sono istituiti gli albi di coloro che, per effetto dell'iscrizione a ruolo della quota capitaria a norma di legge, beneficiano del diritto all'assistenza ospedaliera.
Detti albi sono compilati e aggiornati su base comunale.
Negli albi di ciascun Comune sono iscritti i cittadini che beneficiano del diritto all'assistenza per effetto dell'iscrizione delle rispettive quote capitarie nel ruolo dello stesso Comune. Gli albi contengono l'indicazione:
a) delle generalità e della residenza del beneficiario;
b) della decorrenza del diritto all'assistenza ospedaliera;
c) degli estremi dei ruoli in cui è iscritta la relativa partita, nonchè degli importi posti in riscossione con ciascun ruolo;
d) delle generalità di coloro che abbiano eventualmente assunto l'obbligo di pagare, per conto del beneficiario, ai sensi dell'art. 17, terzo e quarto comma, e del titolo in virtù del quale hanno provveduto per conto di altri.
Quando l'iscrizione sia richiesta a norma dell' art. 17, terzo e quarto comma, e il Comune di residenza del beneficiario sia diverso da quello del richiedente, l'ufficio che riceve la domanda segnala al Comune di residenza del beneficiario l'avvenuta iscrizione dello stesso negli albi di cui al presente articolo, la decorrenza del diritto all'assistenza nonchè le proroghe e le cancellazioni che siano successivamente disposte.

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