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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 21
Decorrenza del diritto all'assistenza.
Decorrenza e durata dell'obbligo di corrispondere la quota capitaria
L'assistenza ospedaliera è erogata a decorrere dalla data della presentazione della domanda di iscrizione, oppure da quella - posteriore - immediatamente successiva alla data di cessazione del diritto all'assistenza ad altro titolo, salvo quanto dispone il comma seguente.
Entro il termine di un anno dalla data in cui sia cessato il proprio diritto, colui che abbia avuto diritto all'assistenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
lett. a), può chiedere l'iscrizione nel ruolo con effetto retroattivo, per sè e per i familiari che abbiano avuto diritto all'assistenza in virtù del cessato rapporto assicurativo. In tal caso il diritto all'assistenza decorre dalla data immediatamente successiva a quella di cessazione del diritto precedentemente goduto.
Fino al compimento del primo mese, il neonato ha diritto di fruire dell'assistenza ospedaliera, quando risulti iscritto nell'albo regionale il padre, o chi esercita la patria potestà o il tutore.
L'iscrizione a ruolo comporta il pagamento della quota capitaria annua per un periodo minimo di tre anni, salvo quanto dispone l'art. 23.
L'obbligo del pagamento della quota capitaria decorre dalla data dalla quale è riconosciuto il diritto all'assistenza, anche nel caso di iscrizione con effetto retroattivo, ai sensi del secondo comma.

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