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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 23
Durata dell'iscrizione a ruolo - Cancellazioni - Sgravi e rimborsi
L'iscrizione a ruolo è tacitamente mantenuta di triennio in triennio, salvo che non sia presentata la richiesta di cancellazione entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui deve essere posta in riscossione l'ultima partita annuale.
E' ammessa la cancellazione anticipata dai ruoli, a richiesta di chi vi abbia interesse:
a) quando il beneficiario acquisti titolo a fruire di forme di assicurazione contro le malattie gestite da enti, casse mutue e organismi tenuti ad alimentare il fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno;
b) quando il beneficiario dimostri di versare in condizioni di non abbienza, ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, già riconosciute con formale provvedimento del Comune;
c) quando il beneficiario abbia trasferito la propria residenza all'estero.
E' altresì disposta la cancellazione dai ruoli, anche d' ufficio, in caso di morte del beneficiario.
La richiesta dello sgravio o del rimborso delle partite già poste in riscossione può essere contestuale alla domanda di cancellazione dal ruolo.
Ai fini dello sgravio o del rimborso delle partite già poste in riscossione, gli effetti della cancellazione decorrono dal mese successivo a quello in cui matura il diritto all'assistenza a diverso titolo, ovvero della morte del beneficiario, quando chi vi abbia interesse richieda la cancellazione nel termine di un anno dal verificarsi dell'evento che lo giustifica.
Se la domanda di sgravio o rimborso è presentata tardivamente, gli effetti decorrono dal mese successivo a quello della presentazione.
Il provvedimento che accoglie la domanda dispone anche in ordine al rimborso delle rate già pagate, ed allo sgravio di quelle in riscossione, ma non ancora scadute nè pagate. Gli oneri relativi agli sgravi ed ai rimborsi sono a carico del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

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