LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975
Art. 24
Rapporti con le esattorie
I rapporti fra la Regione e le esattorie sono disciplinati dalle convenzioni previste dall'art. 13, secondo comma, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264
, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386
. Dette convenzioni devono altresì contenere l'indicazione dei criteri di massima e dei principi cui devono essere ispirati i rapporti fra le esattorie e i Comuni delegati alla compilazione dei ruoli.
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Le convenzioni di cui al comma precedente sono deliberate dalla Giunta regionale, previo parere sui relativi schemi della sezione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani( ANCI).