LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975
Art. 24
Rapporti con le esattorie
I rapporti fra la Regione e le esattorie sono disciplinati dalle convenzioni previste dall'art. 13, secondo comma, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264
, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386
. Dette convenzioni devono altresì contenere l'indicazione dei criteri di massima e dei principi cui devono essere ispirati i rapporti fra le esattorie e i Comuni delegati alla compilazione dei ruoli.


Le convenzioni di cui al comma precedente sono deliberate dalla Giunta regionale, previo parere sui relativi schemi della sezione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani( ANCI).