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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 25
Richiesta di ammissione
La richiesta di ammissione al rimborso di cui all'art. 7 è indirizzata al Presidente della Giunta regionale ed è corredata dagli atti idonei a comprovare il diritto all'assistenza ospedaliera, nonchè dalla documentazione medica che il richiedente ritenga utile, al fine di ottenerne l'accoglimento.
Di norma, la richiesta è presentata e l'ammissione al rimborso è disposta prima dell'effettuazione delle prestazioni, salva la successiva liquidazione, alla quale si provvede sulla base della documentazione giustificativa della spesa.

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