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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 26
Primo esame dell'ammissibilità
La richiesta è sottoposta ad un primo esame, secondo le disposizioni dei commi seguenti.
Il Presidente della Giunta regionale affida l'esame delle richieste alla direzione sanitaria di un ente ospedaliero della regione, presso il quale siano istituiti divisioni, sezioni o servizi della medesima specialità della prestazione per la quale si richiede il ricovero all'estero o, in mancanza, di materia equivalente o affine o di materia generale che la comprenda.
La direzione sanitaria provvede all'esame della richiesta anche facendo eseguire i necessari accertamenti diagnostici dai servizi dipendenti dall'ente ospedaliero.
Quando, secondo il giudizio della direzione sanitaria cui è stato affidato l'esame della richiesta, le esigenze diagnostico - terapeutiche possono essere adeguatamente e tempestivamente soddisfatte presso luoghi di cura ubicati nel territorio nazionale, il Presidente della Giunta regionale ne dà comunicazione all'interessato restituendo la documentazione ed indicando gli ospedali, ovvero gli istituti, enti o case di cura private idonei a prestare l'assistenza ospedaliera.

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