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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 27
Collegio medico
Contro la comunicazione del Presidente della Giunta regionale, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 26, è ammessa opposizione, che deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla data in cui l'interessato abbia avuto conoscenza della comunicazione ovvero dalla data di notificazione della comunicazione stessa.
L'ammissibilità della richiesta è in tal caso esaminata da un collegio medico composto da un medico, designato dall'interessato contestualmente al ricorso in opposizione o, comunque, entro il termine indicato dal precedente comma, da un medico designato dalla direzione sanitaria alla quale, ai sensi del secondo comma del precedente articolo 26, era stato affidato il primo esame della richiesta e da un primario ospedaliero o docente universitario di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 129 Sito esterno, in servizio presso ospedali cliniche e istituti universitari di ricovero e cura della regione, esperto nella materia relativa alla prestazione richiesta, nominato dal Presidente della Giunta regionale.
Il collegio medico è presieduto dal membro nominato dal Presidente della Giunta regionale.
Il collegio medico può eseguire direttamente o fare seguire gli accertamenti diagnostici sul paziente che ritenga necessari od opportuni, avvalendosi anche dei servizi degli enti ospedalieri della regione.
Se il giudizio del collegio medico è negativo, si applicano le disposizioni del precedente articolo 26, ultimo comma.
Al Presidente del collegio medico e al membro designato dalla direzione sanitaria è corrisposto un gettone di presenza di L.15.000 per ogni seduta, nonchè il trattamento economico di trasferta, se ed in quanto dovuto, nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 Sito esterno, per i docenti universitari e dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 40, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, per i sanitari ospedalieri.

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