Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 28
Provvedimento di rimborso
Il provvedimento di rimborso compete alla Giunta regionale.
Non può essere disposto il rimborso se non sulla base del giudizio favorevole della direzione sanitaria ospedaliera, ai sensi dell'articolo 26, o del collegio medico, ai sensi dell'articolo 27.
L'ammontare della somma da rimborsare è determinato nella misura stabilita dall'art. 4.
In aggiunta all'importo di cui al terzo comma precedente, può essere accordata, in relazione alle condizioni economiche della famiglia del richiedente, una integrazione, fino ad un ammontare complessivo pari alla metà della spesa globale per cure, viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate.
L'ammontare del rimborso, tenuto conto anche dell' integrazione di cui al quarto comma, non può comunque superare una cifra massima, che la Giunta regionale determina annualmente, in via generale e preventiva.

Espandi Indice