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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 29
Delega all'Assessore alla Sanità
Il Presidente della Regione può delegare all'assessore regionale alla sanità le funzioni di propria competenza previste dalle norme del presente titolo.

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