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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 3
Assistenza ospedaliera in forma diretta
Le prestazioni di assistenza ospedaliera in forma diretta sono erogate in sale comuni degli ospedali o nelle forme, corrispondenti al detto trattamento ospedaliero, convenzionate con gli istituti e le case di cura private.
Coloro che richiedono il ricovero o il passaggio in sale speciali sono tenuti a pagare personalmente:
a) gli oneri differenziali conseguenti a forme supplementari di conforto ambientale, offerte dagli enti ospedalieri;
b) i compensi per prestazioni libero - professionali eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni e degli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 40, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno.
Gli oneri conseguenti al trattamento differenziale e quelli relativi a prestazioni libero - professionali, in quanto esplicitamente richieste, sono deliberati dall'ente ospedaliero, con le modalità e nei limiti stabiliti dagli accordi nazionali di cui all'art. 40, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, nonchè dalle vigenti norme sull'amministrazione e sulla contabilità degli enti ospedalieri, ed i relativi proventi sono iscritti in bilancio, ai sensi dell'art. 1, sesto comma lett. a), della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4. Di tale deliberazione deve essere data notizia all'interessato all'atto del ricovero.
Gli oneri di cui ai punti a) e b) del secondo comma devono essere addebitati solo nei limiti in cui l'interessato abbia effettivamente usufruito delle relative prestazioni.
Il ricovero o il passaggio in sale speciali non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del cittadino quando tale trattamento differenziato sia reso necessario da obiettive esigenze di ordine terapeutico.

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