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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 32
Successione della Regione nelle convenzioni vigenti
Fino alla stipulazione di nuove convenzioni, e comunque non oltre il 30 giugno 1975, la Regione Emilia - Romagna succede agli enti stipulanti nelle convenzioni di cui all'art. 18, terzo comma, del decreto - legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, relativamente all'esercizio dei poteri e delle funzioni che concernono l'assistenza ospedaliera con onere a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, da erogare nei presidi ubicati in Emilia - Romagna e dipendenti da istituti, enti e case di cura private convenzionati, a coloro che risultano assistibili da parte dei singoli enti stipulanti.
La Giunta regionale determina per ciascuna convenzione in atto le modalità di successione della Regione, a partire dall'1 gennaio 1975, previa verifica della conformità a legge della convenzione stessa nel suo complesso, e delle clausole di cui si compone, con particolare riferimento alle branche che risultano classificate come convenzionabili.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a variare le convenzioni in atto, d' accordo con la parte contraente, quando ciò sia rispondente ad esigenze del servizio sanitario, e per assicurare uguali diritti di accesso a tutti gli aventi diritto.

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