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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 33
Delega delle funzioni relative all'autorizzazione di cui agli artt. 9 e 11, e delle funzioni di vigilanza e controllo sanitario concernenti il ricovero in presidi non dipendenti da enti ospedalieri
Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni regionali al ricovero o delle convalide, previste dagli articoli 9 e 11, sono delegate ai consorzi per i servizi sanitari e sociali nei quali si siano associati i Comuni di residenza degli aventi diritto di cui si richiede il ricovero. Gli enti delegatari provvedono alle valutazioni e agli accertamenti di natura amministrativa e sanitaria ai quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione.
Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma agli aventi diritto che risiedono in altre regioni e intendano ricoverarsi in regime di assistenza diretta in presidi ubicati in Emilia - Romagna e dipendenti da istituti, enti e case di cura private convenzionati sono delegate ai consorzi per i servizi sanitari e sociali nei quali si siano associati i Comuni nel cui territorio sono ubicati i presidi presso i quali deve avvenire il ricovero.
Nell'esercizio delle funzioni delegate a norma dei commi precedenti, è comunque fatto obbligo agli enti delegatari di provvedere ad un riscontro sanitario, in relazione a ogni autorizzazione al ricovero presso istituti, enti e case di cura private convenzionati e non convenzionati.
Le funzioni concernenti l'attività di vigilanza e controllo conseguente ai ricoveri presso istituti, enti e case di cura private, da esercitare nel luogo di degenza, ivi comprese l'autorizzazione alla proroga del ricovero e la revoca dell'autorizzazione, sono delegate ai consorzi per i servizi sanitari e sociali nei quali si siano associati i Comuni nel cui territorio sono ubicati i presidi presso i quali è avvenuto il ricovero.

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