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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 34
Delega di funzioni di natura contabile conseguenti al ricovero in presidi non dipendenti da enti ospedalieri
Le funzioni concernenti adempimenti contabili conseguenti al ricovero presso istituti, enti e case di cura private sono delegate ai consorzi per i servizi sanitari e sociali nei quali si siano associati i Comuni dell'Emilia - Romagna:
a) nel cui territorio sono ubicati i presidi degli istituti, enti e case di cura private, quando trattasi di ricoveri in regime di assistenza diretta;
b) di residenza degli aventi diritto di cui è stato autorizzato il ricovero, quando trattasi di ricoveri in regime di assistenza indiretta, ivi compresi i ricoveri in situazioni di emergenza ai sensi dell' articolo 9, commi quinto e sesto.
Le funzioni delegate a norma del presente articolo riguardano tutti i compiti di verifica e riscontro preliminari alla liquidazione, nonchè l'emanazione del provvedimento di liquidazione della spesa all'istituto, ente o casa di cura convenzionato, o del rimborso all'avente diritto ammesso a fruire dell'assistenza indiretta. Compete agli organi regionali la emissione del mandato di pagamento.

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