LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975
Art. 35
Utilizzazione di uffici
Nel caso in cui un Comune non si sia associato in un consorzio per i servizi sanitari e sociali, per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 33 e 34 la Regione si avvale degli uffici dello stesso Comune.