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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 36
Delega delle funzioni concernenti il ruolo regionale e gli albi comunali di cui al titolo IV
Tutte le funzioni concernenti la formazione del ruolo regionale, nonchè la tenuta e l'aggiornamento degli albi comunali, ai sensi delle norme di cui al Titolo IV della presente legge, sono delegate ai Comuni dell'Emilia - Romagna di residenza del richiedente, o nei quali ha la propria temporanea dimora il residente all'estero che chieda l'iscrizione a norma dell'art. 17, secondo comma.
Spettano comunque alla Regione le funzioni relative alla stipulazione delle convenzioni con le esattorie ed il provvedimento di determinazione della quota capitaria annua.

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