LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975
Art. 37
Personale per l'esercizio delle funzioni delegate
Per l'esercizio delle funzioni previste dagli artt. 33 e 34, oltre che delle funzioni loro proprie, gli enti delegatari si avvalgono del personale assegnato dalla Regione e alla stessa comandato o trasferito ai sensi dell'art. 19 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 .
In particolare, per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 33, gli enti delegatari, oltre che del personale medico assegnato dalla Regione, possono avvalersi del proprio personale medico il quale non eserciti anche la libera professione, nonchè del personale medico delle direzioni sanitarie e di altri medici a tempo pieno degli enti ospedalieri che operino nel territorio degli stessi enti delegatari, previ accordi con le amministrazioni degli enti ospedalieri interessati, e senza obbligo di pagare alcun corrispettivo.