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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 38
Oneri di funzionamento
Gli enti delegatari possono stabilire, mediante convenzione, le opportune forma di cooperazione per l'utilizzazione congiunta di servizi, uffici o di personale.
Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 33 e 34, la spesa concernente gli oneri di funzionamento spettante agli enti delegatari è determinata sulla base di convenzioni triennali, tenendo conto delle forme di cooperazione di cui al primo comma, nonchè del personale assegnato ai sensi dell'articolo 37.
Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 36, spetta agli enti delegatari una somma determinata in ragione diretta della popolazione residente, nella misura di L.10 per ogni abitante.

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