LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975
Art. 39
Direttive della Regione per le deleghe
La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate tra gli enti delegatari, i quali le eserciteranno in connessione con le funzioni loro proprie nella stessa materia.
A tal fine, il Consiglio e la Giunta possono impartire direttive agli enti delegatari.
Le direttive della Giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegatari.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.