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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 4
Assistenza ospedaliera in forma indiretta
Gli aventi diritto che richiedano prestazioni in forma indiretta, a norma dell'art. 2, ultimo comma, pagheranno direttamente in proprio l'intera spesa concernente le prestazioni di ricovero usufruite, salvo il diritto ad ottenere dalla Regione Emilia - Romagna il rimborso di una quota non inferiore alla spesa media sostenuta dalla stessa per analoghe prestazioni effettuate in forma diretta in case di cura private convenzionate. L'ammontare del rimborso non potrà comunque eccedere i limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata.
La Giunta regionale delibera annualmente l'importo della quota di cui al primo comma.

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