LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975
Art. 40
Ricorsi
Contro i provvedimenti di diniego della preventiva autorizzazione al ricovero, ai sensi degli artt. 9 e 11, è sempre ammesso ricorso al presidente del consorzio, entro il termine di ventiquattro ore dalla comunicazione del diniego. Il presidente provvede tempestivamente, sentito un collegio composto da un sanitario addetto al servizio che ha provveduto al riscontro medico, da un sanitario designato dal ricorrente contestualmente al ricorso, e presieduto da un sanitario nominato dal presidente del consorzio.
Relativamente agli altri provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate a norma degli artt. 33 e 34, gli statuti dei consorzi per i servizi sanitari e sociali prevedono e disciplinano i ricorsi agli organi elettivi dei consorzi stessi.
Contro gli atti emanati dagli enti delegatari nell' esercizio delle funzioni delegate non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.