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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 41
Sostituzione nell'esercizio di attività delegate
In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto spettante ad un ente nell'esercizio di funzioni delegate, o nell'erogazione di un servizio dovuto per puntuale disposizione di legge, ovvero per direttive vincolanti a norma dell'art. 39, la Giunta assegna all' ente un congruo termine per provvedere.
Trascorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale può sostituirsi all'ente inadempiente nel compimento dell'atto stesso o dare disposizioni per l'erogazione del servizio.

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