LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975
Art. 43
Obbligo di informazione
La Regione e gli enti delegatari sono tenuti a fornirsi reciprocamente, e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.