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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 45
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 33 e 34 e utilizzazione degli uffici, in via transitoria
La data di inizio dell'esercizio delle funzioni delegate a norma degli artt. 33 e 34 è stabilita con le deliberazioni della Giunta regionale con le quali si provvede all'approvazione delle convenzioni di cui all'art. 38, secondo comma.
Ove alla data dell'entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora emanati i decreti presidenziali di costituzione di consorzi per i servizi sanitari e sociali, la Giunta può organizzare i servizi necessari per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'art. 10, primo comma, lett.
b) , della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, ovvero, d' intesa con i Comuni interessati, può avvalersi, per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 33 e 34, degli uffici del Comune designato quale sede del consorzio.

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