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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 46
Decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36 e disposizioni transitorie
Gli enti delegatari esercitano le funzioni delegate a norma dell'art. 36 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le domande di iscrizione nei ruoli presentate ai Comuni di residenza dopo l'1 gennaio 1975 e prima dell'entrata in vigore della presente legge sono valide e danno diritto all'assistenza ospedaliera sulla base di quanto dispone l'art. 21, e comunque - a richiesta - anche a decorrere dall'1 gennaio 1975.
I Comuni di residenza invitano i richiedenti ad integrare le domande eventualmente mancanti delle indicazioni prescritte dalla presente legge.
La quota capitaria annua per il 1975 è provvisoriamente stabilita in L.60.000, salvo conguaglio all' atto dell'iscrizione a ruolo dell'importo che, per lo stesso anno 1975, sarà determinato dalla Giunta regionale, sulla base della spesa media capitaria annua rilevata dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie( INAM) per l'anno 1974, a norma dell'art. 13, primo comma, del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno.

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