LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975
Art. 47
Rapporti con le Regioni per l'utilizzazione dei presidi ospedalieri extraregionali
Per l'utilizzazione totale o parziale dei presidi dipendenti da enti ospedalieri aventi sede in Emilia - Romagna e ubicati fuori del territorio regionale, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , da parte della Regione nel cui territorio si trova il presidio, si provvederà con apposita convenzione con la Regione interessata, tenuto conto delle modalità di riparto del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.