LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975
Art. 48
Comando temporaneo presso la Regione di personale dipendente da enti ospedalieri o da altri enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria
Per funzioni di elevata qualificazione professionale, attinenti lo studio dell'organizzazione e della gestione dell'assistenza ospedaliera, che non possono essere svolte dal personale regionale o dal personale indicato nell'art. 19 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , la Regione, d' intesa con gli enti interessati, può richiedere il comando temporaneo di personale dipendente, anche se incaricato, da enti ospedalieri o da altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.
Il personale di cui al comma precedente deve avere un' anzianità di servizio, complessivamente maturata presso detti enti, non inferiore a cinque anni.
Il comando è disposto, su richiesta della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore ai due anni. L'eventuale rinnovo è disposto dalla Giunta regionale d' intesa con la competente commissione consiliare.
Il personale comandato conserva il trattamento economico a carattere permanente e lo stato giuridico in godimento presso l'ente di appartenenza.
Il numero delle persone comandate a norma del presente articolo non può superare il cinque per cento del contingente complessivo assegnato o da assegnare alla Regione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386 .