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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 48
Comando temporaneo presso la Regione di personale dipendente da enti ospedalieri o da altri enti operanti nel settore dell'assistenza sanitaria
Per funzioni di elevata qualificazione professionale, attinenti lo studio dell'organizzazione e della gestione dell'assistenza ospedaliera, che non possono essere svolte dal personale regionale o dal personale indicato nell'art. 19 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, la Regione, d' intesa con gli enti interessati, può richiedere il comando temporaneo di personale dipendente, anche se incaricato, da enti ospedalieri o da altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.
Il personale di cui al comma precedente deve avere un' anzianità di servizio, complessivamente maturata presso detti enti, non inferiore a cinque anni.
Il comando è disposto, su richiesta della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previo assenso dell'interessato, per un periodo non superiore ai due anni. L'eventuale rinnovo è disposto dalla Giunta regionale d' intesa con la competente commissione consiliare.
Il personale comandato conserva il trattamento economico a carattere permanente e lo stato giuridico in godimento presso l'ente di appartenenza.
Il numero delle persone comandate a norma del presente articolo non può superare il cinque per cento del contingente complessivo assegnato o da assegnare alla Regione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno.

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