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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 49
Prima attivazione dei servizi relativi alle funzioni da delegare
Relativamente alla prima attivazione dei servizi concernenti le funzioni da delegare ai sensi della presente legge, la Giunta regionale provvede in conformità con quanto dispone l'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, fino alla data stabilita nelle deliberazioni di cui all'art. 45, primo comma, o fino a quando non sia disposta l'utilizzazione degli uffici, ai sensi dell'art. 45, secondo comma, oppure, per le funzioni di cui all'art. 36, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
I provvedimenti relativi alla prima attivazione dei servizi di cui al primo comma adottati dalla Giunta o dal Consiglio regionale prima dell'entrata in vigore della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4, mantengono la loro validità ed efficacia, fino a quando non sia altrimenti disposto.
Relativamente ai ricoveri in regime di assistenza indiretta di aventi diritto che risiedano in altra regione, presso istituti, enti e case di cura private ubicati nel territorio regionale, quando decorrano da una data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, e la Regione Emilia - Romagna, attraverso gli uffici di cui si avvale in via transitoria, abbia rilasciato l'impegnativa o l'autorizzazione, spettano alla Regione Emilia - Romagna i poteri e le funzioni di cui al decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, ivi compresi quelli concernenti il rimborso da erogare a norma dell'articolo 4 della presente legge, salva la definizione dei rapporti finanziati con le Regioni di residenza degli aventi diritto.

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