LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975
Art. 5
Assistenza a lavoratori all'estero
La Regione assicura, secondo le disposizioni vigenti, l'assistenza ospedaliera all'estero agli aventi diritto residenti in Emilia - Romagna che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.
La Regione rimborsa alle casse marittime gli oneri da queste sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti in Emilia - Romagna.