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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 50
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione Emilia - Romagna fa fronte, per l'esercizio finanziario 1975:
a) quanto all'assistenza ospedaliera in forma diretta di cui all'art. 3, con i fondi stanziati sui capitoli 96200 e 96300 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975;
b) quanto all'assistenza ospedaliera in forma indiretta di cui all'art. 4, con quota - parte dei fondi di cui al capitolo 96500 dello stato di previsione medesimo;
c) quanto all'assistenza ai lavoratori all'estero ed ai marittimi di cui all'art. 5, con i fondi stanziati sul capitolo 96400;
d) quanto all'assistenza agli aventi diritto che si trovino all'estero di cui all'art. 6, con quota - parte dei fondi stanziati sul capitolo 96500;
e) quanto all'assistenza per prestazioni ospedaliere di carattere eccezionale all'estero di cui all'art. 7, con quota - parte dei fondi stanziati sul capitolo 96500;
f) quanto agli oneri per il personale assegnato dalla Regione agli Enti destinatari delle deleghe di cui agli articoli 33 e 34 della presente legge, ed, in generale, per le spese di funzionamento definite con le convenzioni triennali di cui al secondo comma dell'art. 38:
- con quota - parte dei fondi stanziati sul capitolo 96100, per quanto riguarda il personale comandato alla Regione in applicazione dell'art. 19 del DL 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno,
- con quota - parte dei fondi stanziati sui corrispondenti capitoli di spesa per il personale dipendente dalla Regione iscritti nel titolo I
- spese correnti - del bilancio regionale, per quanto riguarda il personale già dipendente dalla Regione Emilia - Romagna;
g) quanto agli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 36 della presente legge, con quota - parte dei fondi di cui al capitolo 96100;
h) quanto agli oneri per il personale temporaneamente comandato presso la Regione ai sensi dell' art. 48 della presente legge, con quota - parte dei fondi di cui al capitolo 96100;
i) quanto agli oneri per i rimborsi di cui all'articolo 23 della presente legge, con i fondi di cui ad un apposito capitolo di spesa da iscrivere come partita di giro nell'ambito dello stabilimento speciale " Gestione del fondo regionale ospedaliero ", in corrispondenza di una assegnazione di pari importo a carico del fondo nazionale ospedaliero, da iscrivere, come partita di giro, nello stato di previsione dell'entrata del medesimo stabilimento speciale.
I capitoli 96100, 96200, 96300, 96400 e 96500 sono iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 in un apposito stabilimento speciale del titolo IV - contabilità speciali, per importi proporzionati all'ammontare del fondo nazionale ospedaliero, tenuto conto delle esigenze delle varie forme di intervento.

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