LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30
DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975
Art. 6
Assistenza agli aventi diritto che si trovino all'estero
Fuori dei casi previsti dagli artt. 5 e 7, la Regione assicura l'assistenza ospedaliera agli aventi diritto residenti in Emilia - Romagna, i quali si trovino all' estero, secondo le disposizioni dei regolamenti della Comunità Europea, ovvero delle convenzioni o degli accordi internazionali vigenti.
La Regione assicura inoltre agli aventi diritto residenti in Emilia - Romagna, i quali si trovino all'estero, il rimborso delle spese sostenute in un Paese col quale non esistano accordi o convenzioni internazionali, quando abbiano avuto necessità di urgenti cure ospedaliere per qualsiasi malattia, o per infortunio, o per maternità. Il rimborso è erogato nella misura stabilita dall'articolo 4.