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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 7
Prestazioni ospedaliere all'estero, in casi eccezionali
La Giunta regionale concede a singoli aventi diritto residenti in Emilia - Romagna un parziale rimborso delle spese sostenute per ricoveri in istituti di cura situati fuori del territorio nazionale, effettuati, in casi assolutamente eccezionali, allorquando si tratti di far fronte a particolari esigenze diagnostico - terapeutiche, che non potrebbero essere adeguatamente e tempestivamente soddisfatte presso istituti di ricovero e cura ad alta specializzazione situati nel territorio nazionale.
Le modalità per la concessione e per la determinazione dell'ammontare dei rimborsi sono disciplinate dalle disposizioni del titolo V della presente legge. Gli oneri relativi sono a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

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