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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 8
Ricovero presso gli enti ospedalieri
Gli enti ospedalieri hanno l'obbligo di ricoverare esclusivamente coloro che necessitano di cure per le quali occorre contemporaneamente la degenza, l'utilizzazione di apparecchiature diagnostiche e terapeutiche, una assistenza medica e infermieristica continuativa e/ o intensiva e, pertanto, non siano sufficienti e idonee cure ambulatoriali o domiciliari.
Il ricovero non è subordinato al diritto all'assistenza, ed è disposto dai servizi medici di accettazione e di pronto soccorso, ai quali compete in modo esclusivo di valutare l'effettiva necessità del ricovero, sulla base degli accertamenti diagnostici esperiti, di quelli eventualmente effettuati in precedenza, nonchè del referto, della diagnosi, e delle altre motivazioni formulate dal medico che l'ha proposto.
Se il ricovero è giudicato necessario, i servizi preposti all'accettazione lo dispongono, indicando la destinazione, e, qualora le cure ospedaliere non siano urgenti, fissano la data anche presumibile dell' ammissione, tenuto conto della disponibilità dei posti - letto.
La mancata accettazione dell'infermo deve essere motivata per iscritto con certificazione da consegnare al malato o a chi per esso. Inoltre, il testo della diagnosi ed i referti su cui si fonda il diniego di ammissione sono inviati al medico curante, oppure al servizio medico che ha proposto il ricovero, anche per il tramite dell'interessato. Le esigenze di intervento sociale eventualmente connesse con il mancato ricovero sono contemporaneamente segnalate al Comune di residenza dell'interessato, o al competente consorzio per i servizi sanitari e sociali.
Nella comunicazione di mancata accettazione dell' infermo deve essere contenuta l'avvertenza che, contro il rifiuto del ricovero, è ammesso ricorso all' ufficiale sanitario territorialmente competente entro ventiquattro ore da parte dell'infermo stesso o dei parenti sino al sesto grado o della persona che ne ha effettuato l'accompagnamento all'ospedale.

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