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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Art. 9
Ricovero presso istituti, enti e case di cura private
L'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione presso istituti, enti e case di cura private convenzionati a norma dell'articolo 18 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, è regolata dalle rispettive convenzioni.
I ricoveri in regime di assistenza diretta nei presidi ubicati in Emilia - Romagna e dipendenti da istituti e case di cura private convenzionati devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione Emilia - Romagna. L'autorizzazione è concessa solo per le prestazioni che risultino esplicitamente convenzionate.
Devono altresì essere preventivamente autorizzati dalla Regione i ricoveri in regime di assistenza indiretta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, ultimo comma, e 4.
Il ricovero in presidi dipendenti da istituti, enti e case di cura private convenzionati non preventivamente autorizzato, in quanto urgente, è ammesso soltanto quando la convenzione preveda esplicitamente e disciplini il regime delle prestazioni da effettuare in via di urgenza.
E' ammesso altresì il ricovero non preventivamente autorizzato in presidi dipendenti da istituti, enti e case di cura private non convenzionati, o non convenzionati per le prestazioni da effettuarsi in via di urgenza, quando il ricovero stesso avvenga in eccezionali circostanze di tempo e di luogo, tali che non solo necessiti prestare urgenti cure ospedaliere, ma queste, per esigenze diagnostico - terapeutiche di emergenza, non siano assolutamente differibili senza pregiudizio per la salute del paziente.
Il ricovero di cui al comma precedente deve essere comunicato entro ventiquattro ore all'ufficio competente a rilasciare l'autorizzazione, il quale, dopo aver accertato che il ricoverato abbia diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione e che ricorrano le condizioni di emergenza di cui al precedente comma, lo convalida. In tal caso, si osservano le disposizioni del precedente art. 4.
Gli istituti, enti e case di cura private, convenzionati o non convenzionati sono obbligati a fornire alla Regione ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni di assistenza ospedaliera erogata presso gli istituti, enti o case di cura private suddetti.
Oltre e in aggiunta a quelli delegati, o comunque previsti negli articoli 41 e 44, spettano in ogni caso alla Regione poteri di ispezione e controllo nei confronti degli istituti, enti e case di cura private, convenzionati e non convenzionati, in ordine alla verifica della corretta applicazione delle norme della presente legge, nonchè del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno.

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