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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Assistenza ospedaliera gestita dalla Regione
La Regione Emilia - Romagna assicura l'assistenza ospedaliera ai cittadini italiani e agli stranieri avvalendosi degli enti ospedalieri della regione. A tal fine, attraverso il metodo della programmazione, organizza una rete ospedaliera pubblica idonea a soddisfare le esigenze di assistenza ospedaliera e individua una corretta dimensione degli ospedali, sulla base degli effettivi fabbisogni di prestazioni ospedaliere, distinti fra le varie specialità.
La Regione Emilia - Romagna, inoltre, al fine di assicurare l'assistenza ospedaliera, si convenziona con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, nonchè quelli di cui alla legge 26 novembre 1973 n. 817 Sito esterno, e, qualora sia necessario per esigenze assistenziali, può altresì convenzionarsi con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, secondo le disposizioni contenute nel titolo VI della presente legge.
La Regione Emilia - Romagna assicura, altresì, l'assistenza ospedaliera all'estero nei casi previsti dalla presente legge.
Art. 2
Soggetti aventi diritto all'assistenza ospedaliera e forme di prestazione dell'assistenza stessa
Sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, la Regione Emilia - Romagna eroga prestazioni uniformi di assistenza ospedaliera, senza limiti di durata:
a) a coloro che, ai sensi delle vigenti disposizioni, si avvalgono di forme di assicurazione contro le malattie gestite da enti, casse mutue e organismi tenuti ad alimentare il fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera a norma dell'articolo 14 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno;
b) a coloro che siano iscritti o richiedano la iscrizione nei ruoli di cui all'articolo 13 del suddetto decreto legge;
c) ai non abbienti riconosciuti tali dai Comuni;
d) a coloro che abbiano diritto all'assistenza ospedaliera nel territorio della Repubblica, in base a regolamenti della Comunità Europea o a convenzioni o accordi internazionali;
e) a coloro che a qualsiasi titolo abbiano comunque diritto all'assistenza ospedaliera gratuita, a norma del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno.
Le prestazioni di assistenza ospedaliera sono erogate in forma diretta o in forma indiretta.
L'assistenza ospedaliera in forma diretta è assicurata a tutti gli aventi diritto di cui al primo comma, e consiste nelle prestazioni erogate dalla Regione:
a) negli ospedali dipendenti da enti ospedalieri aventi sede in Emilia - Romagna, ancorchè gli ospedali stessi siano situati fuori del territorio regionale, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 Sito esterno;
b) nei presidi ubicati in Emilia - Romagna e dipendenti dagli istituti, dagli enti e dalle case di cura di cui all'art. 18, primo comma, del decreto - legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno, con i quali la Regione abbia stipulato convenzioni, ai sensi dello stesso articolo 18.
L'assistenza ospedaliera in forma indiretta consiste nelle prestazioni agli aventi diritto indicati nel precedente primo comma, che risiedano in Emilia - Romagna, erogate presso istituti, enti e case di cura private, con i quali la Regione non abbia stipulato convenzioni per le prestazioni stesse e dà diritto al rimborso delle spese sostenute nei modi e nella misura di cui al successivo articolo 4.
Art. 3
Assistenza ospedaliera in forma diretta
Le prestazioni di assistenza ospedaliera in forma diretta sono erogate in sale comuni degli ospedali o nelle forme, corrispondenti al detto trattamento ospedaliero, convenzionate con gli istituti e le case di cura private.
Coloro che richiedono il ricovero o il passaggio in sale speciali sono tenuti a pagare personalmente:
a) gli oneri differenziali conseguenti a forme supplementari di conforto ambientale, offerte dagli enti ospedalieri;
b) i compensi per prestazioni libero - professionali eventualmente spettanti a norma delle vigenti disposizioni e degli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 40, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno.
Gli oneri conseguenti al trattamento differenziale e quelli relativi a prestazioni libero - professionali, in quanto esplicitamente richieste, sono deliberati dall'ente ospedaliero, con le modalità e nei limiti stabiliti dagli accordi nazionali di cui all'art. 40, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno, nonchè dalle vigenti norme sull'amministrazione e sulla contabilità degli enti ospedalieri, ed i relativi proventi sono iscritti in bilancio, ai sensi dell'art. 1, sesto comma lett. a), della legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4. Di tale deliberazione deve essere data notizia all'interessato all'atto del ricovero.
Gli oneri di cui ai punti a) e b) del secondo comma devono essere addebitati solo nei limiti in cui l'interessato abbia effettivamente usufruito delle relative prestazioni.
Il ricovero o il passaggio in sale speciali non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del cittadino quando tale trattamento differenziato sia reso necessario da obiettive esigenze di ordine terapeutico.
Art. 4
Assistenza ospedaliera in forma indiretta
Gli aventi diritto che richiedano prestazioni in forma indiretta, a norma dell'art. 2, ultimo comma, pagheranno direttamente in proprio l'intera spesa concernente le prestazioni di ricovero usufruite, salvo il diritto ad ottenere dalla Regione Emilia - Romagna il rimborso di una quota non inferiore alla spesa media sostenuta dalla stessa per analoghe prestazioni effettuate in forma diretta in case di cura private convenzionate. L'ammontare del rimborso non potrà comunque eccedere i limiti della spesa effettivamente sostenuta e documentata.
La Giunta regionale delibera annualmente l'importo della quota di cui al primo comma.
Art. 5
Assistenza a lavoratori all'estero
La Regione assicura, secondo le disposizioni vigenti, l'assistenza ospedaliera all'estero agli aventi diritto residenti in Emilia - Romagna che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.
La Regione rimborsa alle casse marittime gli oneri da queste sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti in Emilia - Romagna.
Art. 6
Assistenza agli aventi diritto che si trovino all'estero
Fuori dei casi previsti dagli artt. 5 e 7, la Regione assicura l'assistenza ospedaliera agli aventi diritto residenti in Emilia - Romagna, i quali si trovino all' estero, secondo le disposizioni dei regolamenti della Comunità Europea, ovvero delle convenzioni o degli accordi internazionali vigenti.
La Regione assicura inoltre agli aventi diritto residenti in Emilia - Romagna, i quali si trovino all'estero, il rimborso delle spese sostenute in un Paese col quale non esistano accordi o convenzioni internazionali, quando abbiano avuto necessità di urgenti cure ospedaliere per qualsiasi malattia, o per infortunio, o per maternità. Il rimborso è erogato nella misura stabilita dall'articolo 4.
Art. 7
Prestazioni ospedaliere all'estero, in casi eccezionali
La Giunta regionale concede a singoli aventi diritto residenti in Emilia - Romagna un parziale rimborso delle spese sostenute per ricoveri in istituti di cura situati fuori del territorio nazionale, effettuati, in casi assolutamente eccezionali, allorquando si tratti di far fronte a particolari esigenze diagnostico - terapeutiche, che non potrebbero essere adeguatamente e tempestivamente soddisfatte presso istituti di ricovero e cura ad alta specializzazione situati nel territorio nazionale.
Le modalità per la concessione e per la determinazione dell'ammontare dei rimborsi sono disciplinate dalle disposizioni del titolo V della presente legge. Gli oneri relativi sono a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

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