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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. 30

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA GESTITA DALLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 15 maggio 1975

Titolo II
AMMISSIONE AL RICOVERO
Art. 8
Ricovero presso gli enti ospedalieri
Gli enti ospedalieri hanno l'obbligo di ricoverare esclusivamente coloro che necessitano di cure per le quali occorre contemporaneamente la degenza, l'utilizzazione di apparecchiature diagnostiche e terapeutiche, una assistenza medica e infermieristica continuativa e/ o intensiva e, pertanto, non siano sufficienti e idonee cure ambulatoriali o domiciliari.
Il ricovero non è subordinato al diritto all'assistenza, ed è disposto dai servizi medici di accettazione e di pronto soccorso, ai quali compete in modo esclusivo di valutare l'effettiva necessità del ricovero, sulla base degli accertamenti diagnostici esperiti, di quelli eventualmente effettuati in precedenza, nonchè del referto, della diagnosi, e delle altre motivazioni formulate dal medico che l'ha proposto.
Se il ricovero è giudicato necessario, i servizi preposti all'accettazione lo dispongono, indicando la destinazione, e, qualora le cure ospedaliere non siano urgenti, fissano la data anche presumibile dell' ammissione, tenuto conto della disponibilità dei posti - letto.
La mancata accettazione dell'infermo deve essere motivata per iscritto con certificazione da consegnare al malato o a chi per esso. Inoltre, il testo della diagnosi ed i referti su cui si fonda il diniego di ammissione sono inviati al medico curante, oppure al servizio medico che ha proposto il ricovero, anche per il tramite dell'interessato. Le esigenze di intervento sociale eventualmente connesse con il mancato ricovero sono contemporaneamente segnalate al Comune di residenza dell'interessato, o al competente consorzio per i servizi sanitari e sociali.
Nella comunicazione di mancata accettazione dell' infermo deve essere contenuta l'avvertenza che, contro il rifiuto del ricovero, è ammesso ricorso all' ufficiale sanitario territorialmente competente entro ventiquattro ore da parte dell'infermo stesso o dei parenti sino al sesto grado o della persona che ne ha effettuato l'accompagnamento all'ospedale.
Art. 9
Ricovero presso istituti, enti e case di cura private
L'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione presso istituti, enti e case di cura private convenzionati a norma dell'articolo 18 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, è regolata dalle rispettive convenzioni.
I ricoveri in regime di assistenza diretta nei presidi ubicati in Emilia - Romagna e dipendenti da istituti e case di cura private convenzionati devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione Emilia - Romagna. L'autorizzazione è concessa solo per le prestazioni che risultino esplicitamente convenzionate.
Devono altresì essere preventivamente autorizzati dalla Regione i ricoveri in regime di assistenza indiretta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, ultimo comma, e 4.
Il ricovero in presidi dipendenti da istituti, enti e case di cura private convenzionati non preventivamente autorizzato, in quanto urgente, è ammesso soltanto quando la convenzione preveda esplicitamente e disciplini il regime delle prestazioni da effettuare in via di urgenza.
E' ammesso altresì il ricovero non preventivamente autorizzato in presidi dipendenti da istituti, enti e case di cura private non convenzionati, o non convenzionati per le prestazioni da effettuarsi in via di urgenza, quando il ricovero stesso avvenga in eccezionali circostanze di tempo e di luogo, tali che non solo necessiti prestare urgenti cure ospedaliere, ma queste, per esigenze diagnostico - terapeutiche di emergenza, non siano assolutamente differibili senza pregiudizio per la salute del paziente.
Il ricovero di cui al comma precedente deve essere comunicato entro ventiquattro ore all'ufficio competente a rilasciare l'autorizzazione, il quale, dopo aver accertato che il ricoverato abbia diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione e che ricorrano le condizioni di emergenza di cui al precedente comma, lo convalida. In tal caso, si osservano le disposizioni del precedente art. 4.
Gli istituti, enti e case di cura private, convenzionati o non convenzionati sono obbligati a fornire alla Regione ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni di assistenza ospedaliera erogata presso gli istituti, enti o case di cura private suddetti.
Oltre e in aggiunta a quelli delegati, o comunque previsti negli articoli 41 e 44, spettano in ogni caso alla Regione poteri di ispezione e controllo nei confronti degli istituti, enti e case di cura private, convenzionati e non convenzionati, in ordine alla verifica della corretta applicazione delle norme della presente legge, nonchè del decreto legge 8 luglio 1974 n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974 n. 386 Sito esterno.
Art. 10
Ricovero in regime di assistenza diretta in presidi ubicati fuori del territorio regionale
Il ricovero in regime di assistenza diretta degli aventi diritto residenti in Emilia - Romagna in presidi ubicati fuori del territorio regionale è disciplinato dalle leggi della Regione competente, salvo il caso di ricovero in ospedali dipendenti da enti ospedalieri dell'Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Sito esterno.
Art. 11
Autorizzazione al ricovero presso istituti, enti e case di cura private
L'autorizzazione al ricovero presso istituti, enti e case di cura private convenzionati a norma dell'art. 18 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 Sito esterno, è rilasciata quando sussistano le condizioni di cui al primo comma dell'art. 8, previo accertamento in via amministrativa del diritto all'assistenza.
L'atto di autorizzazione deve indicare l'istituto, ente o casa di cura privata convenzionato prescelto, il termine entro il quale deve avvenire il ricovero, la diagnosi, nonchè salve le diverse disposizioni contenute nella convenzione, il numero delle giornate di degenza ritenute necessarie.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per le autorizzazioni al ricovero presso istituti, enti o case di cura private non convenzionati, o non convenzionati per le prestazioni autorizzate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, ultimo comma, e 4. Inoltre, le autorizzazioni di cui al comma precedente:
a) sono sempre revocabili, sulla base di motivate valutazioni, in ordine alla idoneità, sotto il profilo sanitario, delle prestazioni che il presidio abbia effettuato, o sia in condizione di effettuare;
b) possono essere prorogate, quando ne sussistano le condizioni, purchè la richiesta di proroga sia trasmessa all'ufficio competente a disporla prima che sia cessato il periodo di ricovero autorizzato.
Non è ammesso il ricovero d' urgenza in regime di assistenza indiretta, salvo quanto disposto dall' art. 9, quinto e sesto comma.

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